Prestazioni sociali: assegno di maternità

  • Servizio attivo

Informazioni sugli assegni di Maternità (Legge 448/98, art. 66, recepito successivamente dal Decreto l.gs. n. 151/01 art. 74)


A chi è rivolto

Chi può fare la richiesta?
Può essere richiesto dalla madre del/la bimbo/a in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadine italiane residenti in Claino con Osteno;
  • cittadine comunitarie residenti in Claino con Osteno;
  • cittadine extracomunitarie, in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Claino con Osteno.

Descrizione

Nel quadro delle politiche di sostegno alla famiglia , l'assegno di maternità è una misura di sostegno economico  per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento concesso alle madri dai comuni ed erogato dall'INPS   volto al miglioramento delle condizioni di vita del nucleo familiare e di contrasto alla povertà.

N.B. L'adozione o l'affidamento preadottivo deve riguardare un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Come fare

Le madri devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data del parto.

N.B. Anche la madre lavoratrice può richiedere l'assegno di maternità Comune ma solo se non ha diritto:

  • all’indennità di maternità dell’Inps oppure
  • alla retribuzione per il periodo di maternità.

La domanda deve essere presentata:

 

Cosa serve

Documenti da presentare:

1) La Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU)

2) Attestazione ISEE minori in corso di validità pari o inferiore a: € 20.221,13.

3) Copia di un documento di identità in corso di validità della richiedente;

4) Copia del permesso di soggiorno nel caso in cui la richiedente sia una donna extracomunitaria;

5) Documento che riporti le coordinate bancarie del conto intestato alla richiedente.

6) Domanda di assegno di maternità (SCARICA LA DOMANDA)

  • 1) La Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessario a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Novità (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 previsto dall' art. 5 del decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214): le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi delle agenzie delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell' INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali, ed indennitari erogate dall' INPS). • Per scaricare i moduli e la guida alla compilazione occorre collegarsi al sito dell' INPS http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx
  • 2) Attestazione ISEE minori in corso di validità pari o inferiore a: € 20.221,13. (Nota bene: dal 2 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo isee, per tanto prima di presentare la domanda occorre rivolgersi ai centri caaf per richiedere il nuovo ISEE come disposto dalla nuova normativa d.p.c.m. n. 159 del 5 dicembre 2013).
  • 3) Copia di un documento di identità in corso di validità della richiedente;
  • 4) Copia del permesso di soggiorno nel caso in cui la richiedente sia una donna extracomunitaria;
  • 5) Documento che riporti le coordinate bancarie del conto intestato alla richiedente.
  • 6) Domanda di assegno di maternità

Cosa si ottiene

L'importo dell'assegno di maternità Comune per il 2024 è pari a 404,17 euro mensili per un periodo 5 mesi, per un totale di 2.020,85 euro. La somma viene erogata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione.

Per le madri lavoratrici, se l’indennità di maternità Inps oppure la retribuzione sono di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno di maternità, quest'ultimo viene pagato per la differenza (c.d. quota differenziale).

Procedure legate all'esito

Per informazioni è possibile contattare l' ufficio dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, il Martedì e Giovedì anche dalle ore 17:00 alle ore 18:00 ai seguenti recapiti:

tel. 0344-65111 -interno1
e-mail   info@comune.clainoconosteno.co.it

Tempi e scadenze

Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno con un proprio provvedimento.

In caso di concessione, trasmette all’Inps i dati necessari per il pagamento.

L’Inps paga entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal Comune.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Area Amministrativa

Via Alessandro Giobbi, 4, 22010 Claino con Osteno (CO)

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