A chi è rivolto
A tutti i Cittadini
Descrizione
Le strutture ricettive non alberghiere (art. 18, comma 4, L.R. 27/2015) si distinguono in:
- case per ferie
- ostelli per la gioventù
- foresterie lombarde
- locande
- case e appartamenti per vacanze
- bed & breakfast
- rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi
- aziende ricettive all'aria aperta.
Le CASE PER FERIE sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive, nonché da enti o imprese.
Gli OSTELLI PER LA GIOVENTÙ sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali ed educative.
Le FORESTERIE LOMBARDE sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, anche in un immobile diverso da quello di residenza, fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente per le persone alloggiate, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari).
Le LOCANDE sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività .
Le CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE sono strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
- in forma imprenditoriale;
- in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in maniera non continuativa, osservando a tal fine un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a novanta giorni all’anno, anche non continuativi.
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Proroga dei termini per la riclassificazione in alloggi turistici
Con Decreto della Direzione Generale Turismo, Marketing territoriale e moda di Regione Lombardia n. 4285 dell’08/04/2020, è stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine entro cui i titolari delle attività ricettive non alberghiere di Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV) possono chiederne la riclassificazione nella diversa tipologia della locazione breve turistica.
Dopo la scadenza del termine oggetto di proroga, gli operatori che intendono mutare la tipologia di offerta, secondo la modalità sopra descritta, saranno tenuti a presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive una comunicazione preliminare di cessazione dell’attività di Casa ed Appartamento per vacanze, seguita da un comunicazione di nuova apertura di alloggio destinato a locazione breve turistica.
La modulistica unificata inerente il procedimento di riclassificazione è pubblicata in apposita pagina del sito di Regione Lombardia. Per i Suap che utilizzano il portale Impresainungiorno è disponibile apposito procedimento, nel quale la predetta modulistica è già riversata sul versante di compilazione della pratica.
I BED & BREAKFAST sono le attività a conduzione familiare svolte in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
L'attività deve essere esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA.
I RIFUGI ALPINISTICI sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello.
I RIFUGI ESCURSIONISTICI sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie.
Le AZIENDE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA sono gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta.
Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità prevalentemente in allestimenti messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative fisse o mobili, inserite in piazzole.
Sono campeggi le strutture ricettive che, prevalentemente, offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o di altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti.
L'appartenenza alla tipologia villaggio turistico o campeggio è determinata dalla prevalenza nel computo delle capacità ricettive tra unità abitative per turisti sprovvisti di mezzi autonomi e piazzole disponibili per turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
Come fare
Il soggetto che intende avviare un’attività ricettiva non alberghiera - ad esclusione delle Case e Appartamenti Vacanza e dei bivacchi fissi - deve presentare una SCIA tramite il Portale IMPRESAINUNGIORNO. Non sono legittime altre modalità .
Cosa serve
Requisiti morali
I soggetti indicati nell’articolo 85 del D.lgs. 159/2011 ‘Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136’ devono possedere i requisiti previsti nel medesimo decreto per l’esercizio dell’attività .
Requisiti dei locali
- Categoria catastale coerente con la destinazione d’uso. Per le attività : Casa per Ferie – Case vacanza – Foresterie Lombarda – Locande e Bed&Breakfast non è richiesto il cambio di destinazione d’uso per l'esercizio dell'attività e mantengono la destinazione urbanistica-residenziale;
- Destinazione urbanistica conforme alle previsioni del PGT del Comune di Como;
- Possesso dei requisiti igienico-sanitari;
- Rispetto della normativa prevenzione incendi (secondo DPR 151/2011)
Cosa si ottiene
Al termine della procedura si otterrà l'accesso al servizio
Procedure legate all'esito
Informazione non specificata
Tempi e scadenze
CESSAZIONE TEMPORANEA
Il periodo di cessazione temporanea dell'attività , fatta eccezione per i rifugi e per le case vacanza svolte in modo non imprenditoriale, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
Quanto costa
I prezzi massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento del pubblico.
Le tariffe e i prezzi esposti devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, almeno in due lingue straniere.
Accedi al servizio
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
PRESUPPOSTO PER PUBBLICAZIONE ATTIVITA’ SU PIATTAFORME TELEMATICHE
Ai sensi dell’art. 39, comma 1 – L.R. 27/2015, chiunque intraprende un’attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all’articolo 18, commi 3 e 4, e dell’articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all’articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 20.000,00.
ACCEDI AL SUAP DEL COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
Per le case e appartamenti vacanza è invece richiesta la COMUNICAZIONE sempre tramite Portale IMPRESAINUNGIORNO. Non sono legittime altre modalità .
Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività .
Dovrà essere comunque allegata alla SCIA e alla COMUNICAZIONE, una planimetria quotata dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l’indicazione della destinazione d’uso.
Condizioni di servizio
Contatti
Documenti
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